(Norme-art. 106)
                              Art. 106 
(Informativa al  giudice  civile  o  amministrativo  che  ha  redatto
                         denuncia di reato) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  331  comma  4  del  codice,  il
procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice  civile
o amministrativo delle richieste da lui  formulate  alla  conclusione
delle indagini preliminari.