Art. 106.
         Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento
                       delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole indicate  nell'art.  57,  comma  2,  devono
essere  costruite  in  modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano   sufficiente   stabilita'    sia    quando    circolano
isolatamente,  sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in-
fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali  deve  essere  garantito  il  bloccaggio  tridimensionale.   Le
macchine  agricole  semoventi devono essere inoltre costruite in modo
da consentire un idoneo  campo  di  visibilita',  anche  quando  sono
equipaggiate   con   cabina  di  guida  chiusa,  con  dispositivi  di
protezione del conducente e con attrezzi portati  o  semiportati.  Il
sedile   del   conducente   deve   essere  facilmente  accessibile  e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
 2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art.  57,  comma  2,
lettera  a),  escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
    a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
    b) dispositivi per la frenatura;
    c) dispositivo di sterzo;
    d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
    e) dispositivo per la segnalazione acustica;
    f) dispositivo retrovisore;
(( g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;              ))
    h)  dispositivi  amovibili  per   la   protezione   dalle   parti
pericolose;
    i)  dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
    l) superfici trasparenti di sicurezza  e  dispositivo  tergivetro
del parabrezza.
  3.  Le  macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera  a),  punto  3),  devono  essere  munite,   con   riferimento
all'elencazione  del  comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere ((
b), c),  d),  g)  ed  h)  ))  ;  devono  inoltre  essere  munite  dei
dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di
massa  di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla
lettera b).
  4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art.  57,  comma  2,
lettera  b),  devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere (( a), b), g), h) ed i) )) ; le macchine agricole trainate di
cui all'art.  57,  comma  2,  lettera  b),  punto  1),  se  di  massa
complessiva  inferiore  od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta
alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive
di freni, possono essere  sprovviste  dei  dispositivi  di  cui  alla
lettera  b)  del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i
rimorchi agricoli, e'  consentito  che  i  dispositivi  di  cui  alla
lettera a) siano amovibili.
  5.   Le   prescrizioni   tecniche   relative  alle  caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono  essere  munite,  quando  non   espressamente   previste   dal
regolamento,  sono  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  fatte
salve   le  competenze  del  Ministro  dell'ambiente  in  materia  di
emissioni inquinanti e di rumore. Con  lo  stesso  strumento  possono
essere  stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione
dei dispositivi di cui al presente articolo.
  6. Le macchine agricole indicate  nell'art.  57,  comma  2,  devono
inoltre  rispondere  alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
  7.  Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  5  si  riferiscano   a
disposizioni  oggetto  di direttive del Consiglio o della Commissione
delle  Comunita'  europee,  le  prescrizioni  tecniche  sono   quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta',  per  gli  interessati,  di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni  tecniche  contenute  nei  regolamenti  o
nelle  raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio  europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati  dal  Ministero
competente per la materia.
  8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto
di  norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6.
 
             (a) Il presente articolo e'  stato  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata   corrige  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.