Art. 106.
                 Riordino e soppressione di strutture
  1. Nell'ambito del riordino di  cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli  uffici centrali  e periferici  dell'amministrazione dello  Stato
competenti  in  materia  di  trasporti  e  demanio  marittimo  e,  in
particolare:
  a) il comitato  centrale e i comitati provinciali  per l'albo degli
autotrasportatori;
  b)  gli  uffici  della  Motorizzazione  civile  e  i  centri  prova
autoveicoli;
  c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
    d) la Direzione generale del demanio marittimo.
  2.  E'  soppresso  il   Servizio  escavazione  porti.  Il  relativo
personale, e'  trasferito ai sensi  del comma 2 dell'articolo  9, per
essere impiegato  nelle mansioni relative  alle funzioni di  cui alla
lettera z) del comma 1 dell'articolo  104 e alla lettera e) del comma
2 dell'articolo 105.