Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa')
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, e le societa'
cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,
sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita' che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre,
consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479,
quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le
assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4,
del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le
societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga
all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di
convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente
tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica
l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui
all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.