Art. 107. 
                              Controlli 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano
che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il  Ministero  delle
attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e
degli organi di cui esse  si  avvalgono,  aggiornato  annualmente  su
indicazione delle amministrazioni stesse. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare  tra
l'altro le misure seguenti: 
    a) per qualsiasi prodotto: 
      1) disporre, anche dopo che un prodotto e'  stato  immesso  sul
mercato  come  prodotto  sicuro,   adeguate   verifiche   delle   sue
caratteristiche di sicurezza fino allo  stadio  dell'utilizzo  o  del
consumo, anche procedendo ad ispezioni  presso  gli  stabilimenti  di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di  stoccaggio  e
presso i magazzini di vendita; 
      2)  esigere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle   parti
interessate; 
      3) prelevare campioni di prodotti per  sottoporli  a  prove  ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; 
    b)  per  qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi   in
determinate condizioni: 
      1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in  lingua  italiana,
di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo'  presentare,  redatte
in modo chiaro e facilmente comprensibile; 
      2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,
in modo da renderlo sicuro; 
    c)  per  qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi  per
determinati soggetti: 
      1) disporre che tali soggetti siano  avvertiti  tempestivamente
ed  in  una  forma  adeguata  di  tale  rischio,  anche  mediante  la
pubblicazione di avvisi specifici; 
    d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso: 
      1) vietare,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  dei
controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla  sicurezza  del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 
      2) disporre, entro un  termine  perentorio,  l'adeguamento  del
prodotto o  di  un  lotto  di  prodotti  gia'  commercializzati  agli
obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo,  qualora  non  vi
sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; 
    e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 
      1) vietarne l'immissione  sul  mercato  e  adottare  le  misure
necessarie a garantire l'osservanza del divieto; 
    f) per qualsiasi prodotto pericoloso  gia'  immesso  sul  mercato
rispetto al quale l'azione  gia'  intrapresa  dai  produttori  e  dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 
      1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso  presentati.  I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia
in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 
      2) ordinare o coordinare o, se  del  caso,  organizzare  con  i
produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori  e
la sua distruzione in condizioni opportune.  I  costi  relativi  sono
posti a carico dei produttori e dei distributori. 
  3. Nel  caso  di  prodotti  che  presentano  un  rischio  grave  le
amministrazioni di  cui  all'articolo  106  intraprendono  le  azioni
necessarie per applicare, con la dovuta celerita',  opportune  misure
analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b)  a  f),  tenendo
conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX  di  cui
all'allegato II. 
  4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe  a
quelle di cui al comma 2 ed in  particolare  a  quelle  di  cui  alle
lettere d), e) e f), tenendo  conto  del  principio  di  precauzione,
agiscono  nel  rispetto  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'
europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in  modo
proporzionato alla gravita' del rischio. 
  5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate
sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono  l'azione  volontaria
dei produttori  e  dei  distributori  di  adeguamento  agli  obblighi
imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale  elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore. 
  6. Per le finalita'  di  cui  al  presente  titolo  e  senza  oneri
aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo  106,  comma  1,  si  avvalgono   della   collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali  hanno
accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni  gestite  dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento. 
  7. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  possono  riguardare,
rispettivamente: 
    a) il produttore; 
    b) il distributore, e,  in  particolare,  il  responsabile  della
prima immissione in commercio; 
    c) qualsiasi altro  detentore  del  prodotto,  qualora  cio'  sia
necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per  evitare
i rischi derivanti dal prodotto stesso. 
  8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal  presente
titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi  di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile-direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza
tecnica del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  degli
organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  per  gli
interventi sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
dello Stato. 
  9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti  comunitari
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei  prodotti  e  dal  presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera nell'ambito delle  dotazioni  organiche  esistenti  e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  vigente,  i
soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  non  divulgare   le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale, a meno che la loro divulgazione  sia  necessaria  alla
tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'. 
 
          Note all'art. 107:
              -  Il  Trattato  che  istituisce la Comunita' economica
          europea,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europea del 24 dicembre 2002, n. C 325.
              -  La legge 16 giugno 1998 n. 209, recante «Ratifica ed
          esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il
          Trattato  sull'Unione  europea, i trattati che istituiscono
          le  Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
          e  protocolli,  fatto  ad  Amsterdam il 2 ottobre 1997», e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155,
          S.O.