ART. 107
                     (scarichi in reti fognarie)

   1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  e,  limitatamente  ai  parametri  di  cui  alla nota 2 della
Tabella  5  del  medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti  alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori-limite  adottati  dall'Autorita'  d'ambito  competente in base
alle  caratteristiche  dell'impianto, e in modo che sia assicurata la
tutela   del   corpo  idrico  ricettore  nonche'  il  rispetto  della
disciplina  degli  scarichi  di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   2.  Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie  sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal  soggetto  gestore  del  servizio  idrico  integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente.
   3.  Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in  fognatura,  ad  eccezione  di  quelli  organici provenienti dagli
scarti  dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili,
trattati   mediante   l'installazione,   preventivamente   comunicata
all'ente   gestore  del  servizio  idrico  integrato,  di  apparecchi
dissipatori  di  rifiuti  alimentari  che  ne  riducano  la  massa in
particelle  sottili,  previa  verifica tecnica degli impianti e delle
reti  da  parte  del  gestore  del  servizio  idrico integrato che e'
responsabile del corretto funzionamento del sistema.
   4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e   produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per  la
funzionalita'  degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.