Art. 107.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intende  per  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa che espone il
lavoratore  al  rischio  di  caduta  da  una  quota  posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.