Art. 107 (L)
Ambito  di  applicazione  (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo
                               comma)

  1.  Sono  soggetti  all'applicazione  del  presente capo i seguenti
impianti  relativi  agli  edifici  quale  che  ne sia la destinazione
d'uso:
    a) gli  impianti  di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di  utilizzazione  dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire   dal   punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
distributore;
    b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
    d) gli  impianti  idrosanitari  nonche'  quelli  di trasporto, di
trattamento,  di  uso,  di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli  edifici  a  partire  dal  punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
    e) gli  impianti  per  il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato  liquido  o  aeriforme  all'interno degli edifici a partire dal
punto   di   consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
distributore;
    f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) gli impianti di protezione antincendio.