Art. 107 
Compensazione e  rimborso  delle  eccedenze  della  maggiorazione  di
                             conguaglio 
 
  1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la
maggiorazione dell'imposta prevista nel  comma  1  dell'articolo  105
viene successivamente accertato in  misura  piu'  elevata,  l'imposta
dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e'  divenuto  definitivo
e' ridotta di un importo pari a  quello  dell'imposta  corrispondente
alla differenza tra il  reddito  accertato  e  quello  dichiarato,  e
comunque non superiore all'ammontare della  maggiorazione,  aumentato
degli interessi di cui all'articolo 44  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Nel caso di successivo recupero a  tassazione  delle  riserve  o
degli altri fondi in base al  cui  ammontare  e'  stata  calcolata  e
applicata  la  maggiorazione  dell'imposta  prevista  nel   comma   2
dell'articolo  105,  l'imposta  dovuta  per  l'esercizio  in  cui  il
relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo
pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato  a
tassazione, e comunque non superiore a  quello  della  maggiorazione,
aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44. 
  3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e'  superiore
a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente ha diritto,  a  sua
scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza  o  di  computarla  in
diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo. 
 
          Nota all'art. 107:
            Il  testo  dell'art.  44 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  6 (Disposizioni sulla
          riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente:
            "Art.  33  (Interessi  per  ritardato rimborso di imposte
          pagate).  - Il contribuente che abbia effettuato versamenti
          diretti  o  sia stato iscritto a ruolo, per un ammontare di
          imposta  superiore  a  quello  effettivamente dovuto per lo
          stesso   periodo   ha   diritto,   per   la  maggior  somma
          effettivamente pagata, all'interesse del 6%, per ognuno dei
          semestri  interi, escluso il primo compresi tra la data del
          versamento  o  della scadenza dell'ultima rata del ruolo in
          cui  e'  stata  iscritta  la  maggiore  imposta  e  la data
          dell'ordinativo   emesso   dall'intendente   di  finanza  o
          dell'elenco di rimborso.
            L'interesse  di cui al 1° comma e' dovuto, con decorrenza
          dal  secondo  semestre  successivo alla presentazione della
          dichiarazione,  anche  nelle ipotesi previste nell'art. 38,
          quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
            L'interesse  e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che
          lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente
          di  finanza  ed  e'  a  carico  dell'ente  destinatario del
          gettito dell'imposta".