Art. 107 (Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato) 1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorita' davanti alla quale la denuncia o la querela e' stata presentata o proposta. L'attestazione puo' essere apposta in calce alla copia dell'atto. 2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato e' attribuito, sempre che cio' non pregiudichi l'esito delle indagini.