(Norme-art. 107)
                              Art. 107 
(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della 
           mancata identificazione dell'autore del reato) 
  1. La persona che presenta una denuncia o che propone  una  querela
ha diritto di ottenere attestazione  della  ricezione  dall'autorita'
davanti alla quale la denuncia o la querela  e'  stata  presentata  o
proposta. L'attestazione puo' essere  apposta  in  calce  alla  copia
dell'atto. 
  2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa  e
il danneggiato dal reato  possono  ottenere  dal  pubblico  ministero
attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla
quale il reato e' attribuito, sempre che cio' non pregiudichi l'esito
delle indagini.