Art. 107. 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 107: - Per il testo dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, si veda nelle note all'art. 57. Per il testo dell'art. 340 del medesimo testo unico si veda la nota all'art. 101 e per il testo dell'art. 358 si veda nelle note alle premesse del decreto. L'art. 339 del ripetuto testo unico cosi' recita: "Art. 339. - Il trasporto di salme da comune a comune della Repubblica e' autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero e' autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma e' trasportata. La sanzione dell'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi 'da lire quarantamila a lire centomila'".