Art. 107 (a).
               Accertamento dei requisiti di idoneita'
                       delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono  soggette
all'accertamento  dei  dati  di  identificazione,  della  potenza del
motore  quando  ricorre  e  della  corrispondenza  alle  prescrizioni
tecniche  ed  alle  caratteristiche  disposte  a  norma  di legge. Il
regolamento stabilisce le categorie di macchine  agricole  operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici della Direzione generale della  M.C.T.C.,
secondo  modalita'  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'agricoltura e  delle  foreste  e  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente  in  materia  di  emissioni  inquinanti  e  di
rumore.
  3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, (( i loro componenti
o  entita'  tecniche,  prodotti  ))  in  serie,  l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione  del  tipo,  secondo
modalita'  stabilite  con decreto del Ministro dei trasporti, sentito
il Comitato interministeriale per le  macchine  agricole  (C.I.M.A.),
fatte  salve  le  competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni  inquinanti  e  di  rumore.   Fatti   salvi   gli   accordi
internazionali,  l'omologazione  totale  o parziale rilasciata da uno
Stato estero puo' essere riconosciute valida in Italia  a  condizione
di reciprocita'.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 49 del D.Lgs. n. 360/1993.