Art. 107. Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia 1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia. 2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione. 3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1. 4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge 1960 n. 1014, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.