Art. 107.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  a) all'indirizzo, promozione e  coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello  Stato, centrali e periferiche,  delle regioni,
delle  province,  dei comuni,  delle  comunita'  montane, degli  enti
pubblici  nazionali e  territoriali e  di ogni  altra istituzione  ed
organizzazione pubblica  e privata presente sul  territorio nazionale
in materia di protezione civile;
  b)  alla  deliberazione e  alla  revoca,  d'intesa con  le  regioni
interessate, dello stato di emergenza  al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  c)  alla  emanazione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di
ordinanze per  l'attuazione di  interventi di emergenza,  per evitare
situazioni di  pericolo, o  maggiori danni  a persone  o a  cose, per
favorire  il  ritorno alle  normali  condizioni  di vita  nelle  aree
colpite  da  eventi  calamitosi  e  nelle  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
  d) alla determinazione  dei criteri di massima  di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  e) alla fissazione di norme  generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
  f) alle funzione operative riguardanti:
  1)  gli  indirizzi  per   la  predisposizione  e  l'attuazione  dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
  2) la  predisposizione, d'intesa con  le regioni e gli  enti locali
interessati, dei piani  di emergenza in caso di  eventi calamitosi di
cui  all'articolo 2,  comma 1,  lettera c),  della legge  24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
  3) il  soccorso tecnico  urgente, la  prevenzione e  lo spegnimento
degli  incendi  e  lo  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli  incendi
boschivi;
  4)  lo svolgimento  di periodiche  esercitazioni relative  ai piani
nazionali di emergenza;
  g) la  promozione di  studi sulla previsione  e la  prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
  2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della
lettera  f) del  comma  1, sono  esercitate  attraverso intese  nella
Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 107:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  si
          veda nota all'art. 3.
            - Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 24
          febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
          della protezione civile):
            "Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).
          -  1.    Ai  fini  dell'attivita'  di protezione civile gli
          eventi si distiguono in:
             a) eventi naturali o connessi con l'attivita'  dell'uomo
          che   possono   essere   fronteggiati  mediante  interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria:
             b)  eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria:
             c)  calamita'  naturali,  catastrofi o altri eventi che,
          per intensita' ed estensione. debbono  essere  fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari".
            "Art.  8 (Consiglio nazionale della protezione civile). -
          1. Il  Consiglio  nazionale  della  protezione  civile,  in
          attuazione  degli  indirizzi  generali  della  politica  di
          protezione  civile  fissati  dal  Consiglio  dei  ministri,
          determina i criteri di massima in ordine:
             a)  ai  programmi  di  previsione  e  prevenzione  delle
          calamita':
             b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze  e
          coordinare gli interventi di soccorso;
             c)  all'impiego  coordinato delle componenti il Servizio
          nazionale della protezione civile;
             d)  alla  elaborazione  delle  norme   in   materia   di
          protezione civile.
            2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  sono emanate le norme per la composizione
          ed il funzionamento del Consiglio.
            3.  Il  Consiglio  e'  presieduto  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri.  ovvero,  per sua delega ai sensi
          dell'art. 1, comma 2, dal  Ministro  per  il  coordinamento
          della  protezione  civile. Il regolamento di cui al comma 2
          del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del
          Consiglio facciano parte:
             a) i Ministri responsabili delle  amministrazioni  dello
          Stato interessate o loro delegati:
             b)  i presidenti delle giunte regionali e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
             c) rappresentanti dei comuni,  delle  province  e  delle
          comunita' montane;
             d)  rappresentanti  della  Croce  rossa italiana e delle
          associazioni di volontariato".