Art. 107. Decorrenza e disapplicazioni Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente C.C.N.L. (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 34 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 Area IV e art. 33 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Cause di cessazione del rapporto di lavoro); art. 35 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 Area IV e art. 34 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Obblighi delle parti); art. 39 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, art. 3 del C.C.N.L. del 2 luglio 1997 e art. 20, comma 7, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio Area IV e art. 38 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, art. 3 del C.C.N.L. del 1° luglio 1997 e art. 20, comma 7, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Termini di preavviso); art. 23 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, I biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Comitato dei garanti); art. 40 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 dell'Area IV e art 39 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tentativo obbligatorio di conciliazione); art. 41 del C.C.N.L del 10 febbraio 2004 dell'Area IV e art. 40 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Procedure di conciliazione in caso di recesso).