Articolo 107 
 
         (Differimento di termini amministrativo-contabili) 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
    a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici
diversi dalle societa' destinatari  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli  enti  o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  esercizio
sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di  esercizio  relativi  all'esercizio  2019,  ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
    b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi  strumentali
destinatari  delle  disposizioni  del  titolo   primo   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e  al
30 settembre 2020 i termini per l'approvazione  del  rendiconto  2019
rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  per  l'esercizio  2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 maggio 2020. 
  3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio  dell'anno  2019  e'  differito  al  31  maggio  2020.   Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati  per  l'anno
2020: 
    - i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli  enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020; 
    - il bilancio consolidato dell'anno 2019 del  Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  luglio
2020. 
  4. Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e
della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,  e'  differito  al  30
giugno 2020. 
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per
l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla
determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
  6.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020 
  7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  264  comma  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020. 
  9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020. 
  10. In considerazione dello stato di emergenza  nazionale  connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino  al  31  agosto  2020,  e'  stabilito  il
differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267: 
    a) il termine di cui all'articolo 141, comma  7,  e'  fissato  in
centottanta giorni; 
    b) il termine di cui all'articolo 143, comma  3,  e'  fissato  in
centotrentacinque giorni; 
    c) il termine di cui all'articolo 143, comma  4,  e'  fissato  in
centottanta giorni; 
    d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12,  e'  fissato  in
centocinquanta giorni.