Art. 108 
                   (Sistema statistico nazionale) 
 
   1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto  previsto  dal
codice di deontologia e  di  buona  condotta  sottoscritto  ai  sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre  disciplinato  dal  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,  in
particolare per quanto riguarda il  trattamento  dei  dati  sensibili
indicati   nel   programma   statistico   nazionale,    l'informativa
all'interessato, l'esercizio  dei  relativi  diritti  e  i  dati  non
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo  9,  comma  4,
del medesimo decreto. 
 
          Nota all'art. 108:
              - Si   riporta   l'art.   9   del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul Sistema statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
          1988, n. 400):
              «Art.   9  (Disposizioni  per  la  tutela  del  segreto
          statistico).   -   1.   I   dati  raccolti  nell'ambito  di
          rilevazioni  statistiche  comprese nel programma statistico
          nazionale  da  parte degli uffici di statistica non possono
          essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
          se  ne  possa  trarre  alcun  riferimento  relativamente  a
          persone  identificabili,  e  possono essere utilizzati solo
          per scopi statistici.
              2.  I  dati  di  cui  al  comma  1  non  possono essere
          comunicati  o  diffusi  se non in forma aggregata e secondo
          modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
          alcun  soggetto  esterno,  pubblico o privato, ne' ad alcun
          ufficio  della  pubblica  amministrazione.  In ogni caso, i
          dati  non possono essere utilizzati al fine di identificare
          nuovamente gli interessati.
              3.   In   casi   eccezionali,   l'organo   responsabile
          dell'amministrazione  nella quale e' inserito lo ufficio di
          statistica  puo',  sentito il comitato di cui all'art. l 7,
          chiedere   al   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
          dati aggregati.
              4.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  non
          rientrano  tra  i  dati tutelati dal segreto statistico gli
          estremi  identificativi  di  persone  o di beni, o gli atti
          certificativi   di   rapporti,   provenienti   da  pubblici
          registri,   elenchi,   atti   o  documenti  conoscibili  da
          chiunque.».