Art. 108 
 
             Condizione per la partecipazione alle gare 
 
                    (art. 73 d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici  e'
richiesta la qualificazione nella categoria  di  opere  generali  che
rappresenta la categoria prevalente, e che  identifica  la  categoria
dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di  opere  o
lavori  nei  quali  assume  carattere  prevalente   una   lavorazione
specializzata, la gara  e'  esperita  con  espressa  richiesta  della
qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo piu' elevato fra le  categorie
costituenti  l'intervento.  Nei  bandi  sono  altresi'  richieste  le
eventuali  ulteriori  qualificazioni  per  le  lavorazioni   di   cui
all'articolo 109, commi 1 e 2. 
    2. Nel bando di gara e' indicato l'importo complessivo dell'opera
o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria  generale  o
specializzata considerata prevalente nonche' le  ulteriori  categorie
generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i
relativi  importi  che  sono  scorporabili  e  che   a   scelta   del
concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti
di cui all'articolo 109. 
    3. Le ulteriori categorie generali  e  specializzate  di  cui  al
comma 2 sono  quelle  che,  a  scelta  del  progettista  in  sede  di
redazione  del  progetto  a  base  di  gara,  sono   o   di   importo
singolarmente superiore al dieci per cento  dell'importo  complessivo
dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.