Art. 108 (L) Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136) 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Note all'art. 108: - Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934, n. 299, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa". - La legge 8 agosto 1985, n. 443, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199, reca: "Legge quadro per l'artigianato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38, reca: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti". - Si trascrive l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447: "1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti piu' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".