(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 108)
                              Art. 108. 
                        Obblighi del delegato 

 
  Il delegato governativo non e'  tenuto  a  prestare  cauzione,  non
risponde del non riscosso come  riscosso  e  non  e'  obbligato  alle
anticipazioni previste dall'art. 70. 
  Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve
versare al ricevitore provinciale e agli enti  indicati  dal  secondo
comma dell'art. 64,  nella  rispettiva  competenza,  l'importo  delle
entrate riscosse nel mese precedente,  allegando  la  distinta  delle
riscossioni e dei pagamenti fatti.