Art. 108. Attuazione del regime delle incompatibilita' Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che gia' versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982. In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa.