Art. 108 
                         Reddito complessivo 
 
  1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali  di  cui  alla
lettera c) del comma  1  dell'articolo  87  e'  formato  dai  redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta  o  ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi  non  rientranti  nell'articolo
2195  del  codice  civile  rese   in   conformita'   alle   finalita'
istituzionali  dell'ente  senza  specifica  organizzazione  e   verso
pagamento di corrispettivi  che  non  eccedono  i  costi  di  diretta
imputazione. 
  2. Il reddito complessivo e' determinato  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 8.