Art. 108 (a).
   Rilascio del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione
        e della carta di circolazione delle macchine agricole
  1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con  le
esclusioni  previste  dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero  di  una
carta di circolazione.
  2.  ((  Il  certificato  di idoneita' tecnica alla circolazione, la
carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione ))  sono
rilasciati  a  seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art.  107,  comma  1,  sulla  base  di  documentazione  idonea  a
stabilire  l'origine  della  macchina  agricola. Nel regolamento sono
stabiliti il  contenuto  e  le  caratteristiche  del  certificato  di
idoneita' tecnica e della carta di circolazione.
  3.  Per  le  macchine  agricole  non  prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi  ha  proceduto  alla  costruzione  del  medesimo.   Qualora   gli
accertamenti  siano  richiesti  per  macchine  agricole costruite con
parti  staccate,  deve  essere  inoltre  esibita  la   documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
  4.  Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale  rappresentante  rilascia  all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero
dei  trasporti,  attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti, e' conforme  al  tipo  omologato.  Di  tale  dichiarazione  il
costruttore  assume  la  piena responsabilita' a tutti gli effetti di
legge. La dichiarazione di conformita',  quando  ne  sia  ammesso  il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
  5.  Per le macchine agricole di tipo omologato (( il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la carta  di  circolazione
))  vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformita',
senza ulteriori accertamenti.
  6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita'  per  macchine
agricole  non  conformi  al  tipo omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni.
  7.  Il  rilascio del certificato di idoneita' tecnica o della carta
di circolazione e' sospeso qualora  emergano  elementi  che  facciano
ritenere  la  possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 50 del D.Lgs. n. 360/1993.