Art. 108. Assunzioni a tempo determinato 1. Le aziende ed enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Le aziende ed enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformita' alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non puo' superare i trentasei mesi. Tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascuna azienda o ente per assumere i dirigenti, complessivamente, non puo' superare il tetto annuale del 20% dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Sono esenti dal limite di cui al comma 3 i contratti a tempo determinato stipulati per: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' delle aziende ed enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'. 5. Le aziende ed enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di dirigenti assenti con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i dirigenti che fruiscono dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del dirigente che si deve assentare; b) sostituzione di dirigente assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dirigente sostituito, intendendosi per tale il dirigente assente con diritto alla conservazione del posto,. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 8. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire solo a tempo pieno. 9. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del dirigente sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001. Resta ferma la possibilita' di assumere attraverso eventuali procedure di stabilizzazione nel tempo vigenti, sulla base di disposizioni di legge. 11. Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 12. Oltre ai contratti disciplinati dal presente articolo, le aziende o enti possono attivare i contratti a tempo determinato previsti dall'art. 15-septies e successive modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 502/1992. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15, comma 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. A tal fine le aziende o enti definiscono, preventivamente, con proprio atto le modalita' per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, attenendosi ai principi di pubblicita' e di trasparenza. Ai dirigenti cosi' assunti e' attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. Con riferimento all'incarico, ferma restando la retribuzione di posizione parte fissa, la retribuzione di posizione variabile aziendale grava sul bilancio dell'azienda o ente e non puo', comunque, superare, negli importi, quanto previsto dall'art. 91 (Retribuzione di posizione). Anche ai medesimi dirigenti si applica, in tema di aspettativa, l'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 13, del CCNL del 3 novembre 2005 Area IV e l'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).