(Allegato-art. 108)
                              Art. 108. 
                   Assunzioni a tempo determinato 
 
    1. Le aziende ed enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione  di  dirigenti  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e,  dei  vincoli  finanziari  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. Le aziende ed enti individuano la durata massima dei contratti
di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessita' di
garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e  il  rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e in conformita' alle  linee  di
indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non  puo'
superare i trentasei mesi. Tra un contratto e  quello  successivo  e'
previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di  scadenza
di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti  giorni
dalla data di scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei
mesi. 
    3. Il numero massimo di contratti a tempo  determinato  stipulati
da   ciascuna   azienda   o   ente   per   assumere   i    dirigenti,
complessivamente, non puo' superare il  tetto  annuale  del  20%  dei
dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 1°  gennaio  dell'anno
di assunzione, con arrotondamento dei decimali  all'unita'  superiore
qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.  Nel  caso  di  inizio  di
attivita' in corso di anno, il  limite  percentuale  si  computa  sul
numero dei dirigenti a tempo indeterminato  in  servizio  al  momento
dell'assunzione. 
    4. Sono esenti dal limite di cui al comma 3 i contratti  a  tempo
determinato stipulati per: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  aziende  ed  enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'. 
    5. Le aziende ed enti disciplinano, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del decreto legislativo  n.  165/2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  dirigenti  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  dirigenti  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  dirigenti  assenti   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compresi i dirigenti che  fruiscono  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del dirigente che si deve assentare; 
      b)  sostituzione  di  dirigente  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17,  32
e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a
tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio
del periodo di astensione. 
    7. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dirigente sostituito,  intendendosi
per tale il dirigente assente  con  diritto  alla  conservazione  del
posto,. La durata del contratto puo'  comprendere  anche  periodi  di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 
    8. L'assunzione con contratto a tempo determinato  puo'  avvenire
solo a tempo pieno. 
    9. Il  rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del dirigente sostituito, nel caso di contratto  a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del  decreto  legislativo  n.  165/2001.  Resta
ferma la possibilita' di assumere attraverso eventuali  procedure  di
stabilizzazione nel tempo vigenti,  sulla  base  di  disposizioni  di
legge. 
    11. Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano i casi di
esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo  n.  81  del
2015. 
    12. Oltre ai contratti disciplinati  dal  presente  articolo,  le
aziende o enti possono  attivare  i  contratti  a  tempo  determinato
previsti dall'art. 15-septies e successive modifiche ed  integrazioni
del decreto legislativo n.  502/1992.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 15, comma 7-quinquies del decreto legislativo n.  502/1992.
A tal fine  le  aziende  o  enti  definiscono,  preventivamente,  con
proprio atto le modalita' per il conferimento di  tale  tipologia  di
incarichi ed  i  requisiti  richiesti,  attenendosi  ai  principi  di
pubblicita'  e  di  trasparenza.  Ai  dirigenti  cosi'   assunti   e'
attribuito  il  trattamento  economico  fondamentale   previsto   dal
presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in
servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti
di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri  finanziari.
Con riferimento  all'incarico,  ferma  restando  la  retribuzione  di
posizione  parte  fissa,  la  retribuzione  di  posizione   variabile
aziendale  grava  sul  bilancio  dell'azienda  o  ente  e  non  puo',
comunque, superare,  negli  importi,  quanto  previsto  dall'art.  91
(Retribuzione di posizione). Anche ai medesimi dirigenti si  applica,
in tema di aspettativa, l'art. 10 del C.C.N.L. del 10  febbraio  2004
come integrato dall'art. 24, comma 13, del CCNL del 3  novembre  2005
Area IV e l'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come  integrato
dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3  novembre  2005  dell'Area
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie (Aspettativa).