Art. 108 
 
Anticipazione  delle  risorse  in  favore  di   province   e   citta'
                            metropolitane 
 
  1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30  dicembre  2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino  alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane, sono confermate le  modalita'  di  riparto  del  fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia'  adottate  con  decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  2012.  Al  fine  di   assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno  2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire  si  provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane,   i   trasferimenti   erariali    non    oggetto    di
fiscalizzazione, corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  siciliana  e  alla  regione
Sardegna, sono determinati in base  alle  disposizioni  dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68." 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  euro  58.293.889  nel
2020 si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.