Articolo 108 
   Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 
 
   1. I canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi  connessi  alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto: 
   a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni
d'uso; 
   b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; 
   c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; 
   d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni,  nonche'  dei
benefici economici che ne derivano al richiedente. 
   2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in  via
anticipata. 
   3. Nessun canone e'  dovuto  per  le  riproduzioni  richieste  ((o
eseguite)) da privati per uso  personale  o  per  motivi  di  studio,
ovvero  da   soggetti   pubblici   o   privati   per   finalita'   di
valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro.  I  richiedenti
sono   comunque   tenuti   al   rimborso   delle   spese    sostenute
dall'amministrazione concedente. 
   3-bis. Sono in ogni caso  libere  le  seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
   1) la riproduzione di beni  culturali  diversi  dai  beni  ((...))
archivistici ((sottoposti a restrizioni di consultabilita'  ai  sensi
del capo III del presente  titolo,))  attuata  ((nel  rispetto  delle
disposizioni che tutelano il diritto di autore e)) con modalita'  che
non comportino alcun contatto fisico con il bene,  ne'  l'esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, ne' ,  all'interno  degli  istituti
della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 
   2) la divulgazione con qualsiasi  mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ((...)). 
   4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i  beni
determina  l'importo  della  cauzione,  costituita   anche   mediante
fideiussione bancaria o  assicurativa.  Per  gli  stessi  motivi,  la
cauzione e' dovuta anche nei casi  di  esenzione  dal  pagamento  dei
canoni e corrispettivi. 
   5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate. 
   6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per  l'uso  e
la   riproduzione   dei   beni   sono   fissati   con   provvedimento
dell'amministrazione concedente.