Art. 109.
                      Sorveglianza del mercato
  1.  Per  esercitare  un'efficace  sorveglianza del mercato, volta a
garantire  un  elevato  livello  di  protezione  della salute e della
sicurezza    dei    consumatori,    le    amministrazioni    di   cui
all'articolo 106,   anche   indipendentemente   dalla  conferenza  di
servizi, assicurano:
    a) l'istituzione,  l'aggiornamento  periodico  e  l'esecuzione di
programmi  settoriali  di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi,  nonche'  il  monitoraggio  delle  attivita' di sorveglianza,
delle osservazioni e dei risultati;
    b) l'aggiornamento   delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
    c) esami   e   valutazioni  periodiche  del  funzionamento  delle
attivita'  di  controllo  e  della  loro efficacia, come pure, se del
caso,  la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza
messa in opera.
  2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi',
la  gestione  dei  reclami  presentati  dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita'
di  controllo  e  sorveglianza.  Le  modalita'  operative  di  cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
  3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di
cui  al  comma 2  vanno  rese  note  in sede di conferenza di servizi
convocata  dopo  la  data  di entrata in vigore del codice. In quella
sede  sono  definite  le  modalita'  per informare i consumatori e le
altre parti interessate delle procedure di reclamo.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.