Art. 109.
(Art. 107 T. U. 1926).
Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o
case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono
dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di
altro documento idoneo ad attestarne la identita' e proveniente
dall'Amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di
altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di
accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un
registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di
provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare
giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la
partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la licenza, salve le
pene stabilite dal Codice penale.