(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 109)
                 Art. 109. (Art. 14 del Testo Unico) 
                          PASSAGGI PEDONALI 

 
  Le  strisce  per  passaggi  pedonali  sono  bianche  e  servono   a
delimitare le zone assegnate all'attraversamento dei pedoni. 
  I passaggi pedonali devono essere tracciati dovunque c'e' conflitto
fra intensi movimenti di veicoli e pedoni. 
  I passaggi pedonali possono essere tracciati sulla carreggiata  nei
due seguenti modi (fig. 127): 
    a) due strisce  trasversali  discontinue  parallele  distanti  al
minimo m. 2,50. Ognuna delle due strisce deve essere  larga  cm.  30,
segmenti lunghi cm. 50, intervalli lunghi cm. 50; 
    b)  zebratura  con  strisce  parallele   alla   direzione   della
circolazione lunghe al minimo m. 2,50, larghezza  delle  strisce  cm.
50, intervallo tra le due strisce cm. 50. 
  Lungo le strade extraurbane ed in quelle urbane  dove  il  traffico
non e' regolato ne' da agenti ne' da impianti semaforici, i  passaggi
pedonali devono essere tracciati unicamente come alla lettera b). 
  Nelle strade urbane la larghezza del passaggio deve essere comunque
proporzionata al volume del traffico pedonale.