Art. 109. 
Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine  dei  vincitori  di
              concorso a posti di professore ordinario. 
 
  Le limitazioni di cui al precedente art.  8  non  si  applicano  ai
trasferimenti  disposti  per  l'anno  accademico  1980-81.   Non   si
applicano altresi' nella prima attuazione del presente  provvedimento
ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua
entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di  laurea  di
nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto,  al
fine di assicurare  il  mantenimento  del  loro  attuale  livello  di
funzionamento le facolta' presso le quali nelle more  di  svolgimento
di un concorso si sia reso disponibile  un  posto  di  professore  di
ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo  per  chiamare  un
vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i concorsi.