(Norme-art. 109)
                              Art. 109 
                 (Ricezione della notizia di reato) 
  1. La segreteria della procura della Repubblica annota  sugli  atti
che possono contenere notizia di reato la data e l'ora  in  cui  sono
pervenuti in ufficio e li  sottopone  immediatamente  al  procuratore
della  Repubblica  per  l'eventuale  iscrizione  nel  registro  delle
notizie di reato.