Art. 109.
             Controlli di conformita' al tipo omologato
                       delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
  2. Il Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  prelevare  e  di
sottoporre  in  qualsiasi  momento ad accertamenti di controllo della
conformita'  al  tipo  omologato  le  macchine  agricole  non  ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale
e  identificati  a  norma  del  comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle
foreste e del lavoro e  della  previdenza  sociale,  fatte  salve  le
competenze   del  Ministro  dell'ambiente  in  materia  di  emissioni
inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per
gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonche' i relativi oneri a
carico del titolare dell'omologazione.
  3.  Con  lo  stesso  decreto sono stabilite le modalita' da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla  revoca
dell'omologazione  stessa,  qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie  al
tipo omologato.
  4.  Chiunque  produce  o  mette  in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  5. Chiunque produce  o  mette  in  vendita  una  macchina  agricola
omologata,  rilasciando  la relativa dichiarazione di conformita' non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1,  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.