Art. 109. Istruzione obbligatoria 1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita. 2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.