Art. 109.
                        Riordino di strutture
             e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi,
in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
    b) il Comitato operativo della protezione civile.
  2. Con uno o piu' decreti da  emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della  legge 15 marzo 1997,  n. 59, si provvede  al riordino delle
seguenti strutture:
  a)  Direzione  generale  della  protezione  civile  e  dei  servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
  b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  c) Dipartimento  della protezione  civile presso la  Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
 
          Nota all'art. 109:
            - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 si
          veda nota all'art. 9. Si riporta il testo dell'art. 12:
            "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di  cui  alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23
          agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.  241  (e
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai   seguenri
          principi e criteri direttivi:
             a)  assicurare  il  collegamento funzionale e (operativo
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art. 95 della Costituzione, le  autonome  funzioni  di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con eliminazione,  riallocazione  e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti operativi o gestionli in determinati settori, anche
          in relazione  al  conferimento  di  funzioni  di  cui  agli
          articoli 3 e seguenti:
             b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti  ed  organismi
          autonomi i  compiti  non  direttamente  riconducibili  alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri secondo criteri di
          omogeneita' e di efficienza gestionale, ed  anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
             c)  garantire  al  personale  inquadrato  ai sensi della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra  il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze);
             d)   trasferire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, per l'eventuale affidamento alla  responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
             e)  garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          autonomia  organizzativa,   regolamentare   e   finaniaria,
          nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
          leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
             f)  procedere  alla  razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea,  dei  conferimenti'  di  cui  agli  articoli  3  e
          seguenti e dei principi e dei  criteri  direttivi  indicati
          dall'art.    4  e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso
          riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza  differita
          all'inizio della nuova legislatura;
             g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali,
          sia  all'interno  di  ciascuna  amministrazione, sia fra di
          esse, sia tra organi amministrativi e organi  tecnici,  con
          eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
          funzioni   e  degli  uffici  esistenti,  e  ridisegnare  le
          strutture di primo livello, anche mediante  istituzione  di
          dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o
          di  agenzie  e aziende, anche risultanti dalla aggregazione
          di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
          di omogeneita di complementarieta' e di organicita';
             h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base   dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali:
             i)  procedere,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,  in  qualunque  forma  essi   siano   gestiti   o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato, in modo che se organizzati a livello sovraregionale,
          ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita, considerate
          unitariamente   dal   punto  di  vista  regionale.  Qualora
          esigenze  organizzative   o   il   rispetto   di   standard
          dimensionali    impongano    l'accorpamento   di   funzioni
          ammistrative   statali   con   riferimento   a   dimensioni
          sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita di
          ciascuna regione;
             l)  riordinare  le  residue  strutture  periferiche  dei
          Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo  da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche versamento di debiti o di riscossione di crediti a
          favore o a carico dell'Erario dello Stato;
             m) istituire, anche  in  parallelo  all'evolversi  della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          (e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento
          tra  gestione   finanziaria   ed   azione   amministrativa,
          organizzando  le  strutture  per  funzioni  omogenee  e per
          centri di imputazione delle responsabilita';
             n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il  personale
          disciplinato  dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
          diretta  collaborazione  dei Ministri, prevedendo, a fronte
          delle responsabilita' e degli obblighi di  reperibilita'  e
          disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un unico emolumento,
          sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
          in via  aggiuntiva  e  dei  compensi  di  incentivazione  o
          similari;
             o)  diversificare  le  funzioni  di  staff  e di line, e
          fornire  criteri  generali  e  principi  uniformi  per   la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra  organo
          di  direzione  politica e amministrazione e della necessita
          di impedire agli uffici di diretta  collaborazione  con  il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
             p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa  e
          il  superamento della frammentazione delle procedure, anche
          attraverso  opportune  modalita'  e  idonei  strumenti   di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi, sia all'interno di ciascuna  amministrazione.
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni:  razionalizzare gli
          organi collegiali esistenti  anche  mediante  soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
             q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni
          di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
          supporto  ed  operino  in  collegamento  con  gli uffici di
          statistica istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n. 322, prevedendo interventi sostitutivi
          nei  confronti  delle  singole  amministrazioni   che   non
          provvedano   alla  istituzione  dei  servizi  di  controllo
          interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo;
             r)   organizzare   le   strutture   secondo  criteri  di
          flessibilita',  per  consentire  sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
             s)  realizzare  gli  eventuali  processi  di   mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base territoriale, ai sensi  dell'art.  35,  comma  8,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento di cui l'art. 1 della presente legge, nonche'
          di razionalizzazione, riordino e fusione  di  cui  all'art.
          11,   comma  1,  lettera  a),  procedure  finalizzate  alla
          riqualificazione professionale per il personale di tutte le
          qualifiche  e  i  livelli  per  la  copertura   dei   posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche e con le modalita' previste  dall'art.  3,  commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando che le  singole  amministrazioni  provvedono  alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
             t)  prevedere  che  i  processi   di   riordinamento   e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati processi formativi che ne agevolino  l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
            2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
          affidate alla responsabilita' di  Ministri,  il  Presidente
          del   Consiglio   dei  ministri  puo'  disporre  variazioni
          compensative, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  da
          adottare con decreto del Ministro del tesoro.
            3.  Il  personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, comunque in servizio da almeno un  anno  alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso  i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e  C  allegate
          alla  legge 23 agosto 1988, n. 400 sono corrispondentemente
          ridotte".