Art. 109 
 
                              (Recesso) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter  e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  la
stazione appaltante puo' recedere dal contratto  in  qualunque  tempo
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni  relative
ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro  o  in  magazzino  nel
caso di servizi o  forniture,  oltre  al  decimo  dell'importo  delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite 
  2. Il decimo dell'importo delle opere  non  eseguite  e'  calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto  a
base di gara, depurato del ribasso d'asta  e  l'ammontare  netto  dei
lavori, servizi o forniture eseguiti. 
  3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da  una  formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali  la  stazione  appaltante  prende  in
consegna i lavori,  servizi  o  forniture  ed  effettua  il  collaudo
definitivo e verifica la regolarita' dei servizi e delle forniture. 
  4. I materiali,  il  cui  valore  e'  riconosciuto  dalla  stazione
appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli  gia'  accettati
dal  direttore  dei  lavori  o  del  direttore  dell'esecuzione   del
contratto, se nominato,  o  del  RUP  in  sua  assenza,  prima  della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 
  5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali  e
gli impianti che non siano in tutto o in  parte  asportabili  ove  li
ritenga  ancora  utilizzabili.   In   tal   caso   essa   corrisponde
all'appaltatore, per il valore  delle  opere  e  degli  impianti  non
ammortizzato  nel  corso  dei  lavori  eseguiti,   un   compenso   da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e  degli  impianti  al  momento  dello  scioglimento  del
contratto. 
  6. L'appaltatore deve rimuovere dai  magazzini  e  dai  cantieri  i
materiali non accettati dal direttore dei lavori  e  deve  mettere  i
magazzini e i cantieri a disposizione della stazione  appaltante  nel
termine stabilito;  in  caso  contrario  lo  sgombero  e'  effettuato
d'ufficio e a sue spese. 
 
          Note all'art. 109 
              - Si  riportano  gli  articoli  88  e  92  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              "Art. 88 (Termini per il rilascio  della  comunicazione
          antimafia) 
              1.  Il  rilascio  della  comunicazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              2.  Quando  dalla  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta
          la  corrispondenza  dei  motivi   ostativi   emersi   dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di  cui  all'articolo
          87, comma 1. 
              4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  procedono  anche  in
          assenza della comunicazione antimafia, previa  acquisizione
          dell'autocertificazione di cui  all'articolo  89.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui all'articolo  67  sono  corrisposti
          sotto  condizione  risolutiva   e   i   soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni  e
          le concessioni o recedono dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis  si
          applicano  anche  quando  la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
              4-quater.  Il  versamento  delle  erogazioni   di   cui
          all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo'  essere  in  ogni
          caso sospeso fino alla  ricezione  da  parte  dei  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  della
          comunicazione antimafia liberatoria. 
              4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              "Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni) 
              1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  91,
          comma  6,  quando  dalla  consultazione  della  banca  dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 o di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
          verifiche e rilascia l'informazione antimafia  interdittiva
          entro trenta giorni dalla data della consultazione.  Quando
          le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
          prefetto    ne    da'    comunicazione    senza     ritardo
          all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
          acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
          procede con le stesse  modalita'  quando  la  consultazione
          della  banca  dati  nazionale  unica  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.  Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma
          10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,
          in caso positivo, ne informa tempestivamente il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.".