Art. 11.
                     Rivalutazione delle rendite
  1.  Con  effetto  dall'anno  2000  e  a  decorrere dal 1o luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle
rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente  a  tutte  le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata  annualmente,  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, e con il Ministro della
sanita',  nei  casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del
consiglio  di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta  rispetto  all'anno  precedente.  Gli incrementi annuali,
come   sopra  determinati,  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui
scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per
cento  fissata  all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  rispetto  alla retribuzione presa a base per l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
  2.  I  principi  di  cui al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte  da  altri  enti  gestori dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
 
          Note all'art. 11:
              -  I  commi  3 e 4 dell'art. 20 della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1986), cosi' recitano:
              "3.  A  decorrere  dal  1o luglio  1985 la retribuzione
          media giornaliera di cui all'art. 116 del testo unico delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n.  1124,  e  la  retribuzione  annua  convenzionale di cui
          all'art.   234   del   medesimo  testo  unico,  cosi'  come
          modificati,  rispettivamente,  dagli  articoli  1 e 3 della
          legge   10 maggio  1982,  n.  251,  sono  fissate,  qualora
          intervenga  una  variazione  non  inferiore al 10 per cento
          delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio,
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro. Restano
          fermi  i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per
          i quali sono determinate.
              4.  La retribuzione annua di cui all'art. 8 della legge
          20 febbraio  1958, n. 93, cosi' come modificato dall'art. 1
          della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della legge
          10 maggio  1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una
          variazione  non  inferiore  al  10  per cento rispetto alla
          retribuzione  precedentemente  stabilita,  ogni  anno,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi
          i  meccanismi  di  calcolo  e  gli  effetti  per i quali e'
          determinata".