Art. 11
         Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto

  1.  Il  comma  11 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"11.  La  compilazione  iniziale  del  libretto  nel caso di impianti
termici  di  nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per
impianti  termici  individuali  anche  in  caso  di  sostituzione dei
generatori  di  calore,  deve  essere effettuata all'atto della prima
messa  in  servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione,
dalla   ditta  installatrice  che,  avendo  completato  i  lavori  di
realizzazione  dell'impianto  termico,  e' in grado di verificarne la
sicurezza   e  funzionalita'  nel  suo  complesso,  ed  e'  tenuta  a
rilasciare  la  dichiarazione  di  conformita'  di cui all'articolo 9
della  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  comprensiva, se del caso, dei
riferimenti  di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   20   febbraio   1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   49   del   28  febbraio  1992.  Copia  della  scheda
identificativa  dell'impianto  contenuta  nel  libretto,  firmata dal
responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione,  dovra'  essere
inviata  all'ente  competente  per i controlli di cui al comma 18. La
compilazione  iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri
di  combustione,  per  impianti  esistenti  all'atto  dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento  nonche'  la  compilazione  per le
verifiche  periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata
dal  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione dell'impianto
termico.  Il  libretto  di centrale ed il libretto di impianto devono
essere  conservati presso l'edificio o l'unita' immobiliare in cui e'
collocato   l'impianto   termico.   In   caso  di  nomina  del  terzo
responsabile   e   successiva   rescissione  contrattuale,  il  terzo
responsabile  e'  tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale
terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.".
 
          Nota all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990,
          n. 46, e' il seguente:
              "Art.   9.   -  1.  Al  termine  dei  lavori  l'impresa
          installatrice  e'  tenuta  a  rilasciare  al committente la
          dichiarazione  di conformita' degli impianti realizzati nel
          rispetto  delle  norme  di  cui  all'articolo  7.  Di  tale
          dichiarazione,   sottoscritta   dal  titolare  dell'impresa
          installatrice  e  recante  i  numeri  di  partita  IVA e di
          iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
          e   agricoltura,  faranno  parte  integrante  la  relazione
          contenente  la  tipologia  dei materiali impiegati nonche',
          ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6".