Art. 11
    Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione

  1.  Tutti  gli  incarichi  di funzione sono conferiti tenendo conto
della  natura  e  delle  caratteristiche dei programmi da realizzare,
nonche'   delle   attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del
funzionario.
  2.  Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo
non  inferiore  ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per
una  volta  per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni, e sono
revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
  3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto
aggiunto,  i responsabili delle strutture centrali di primo livello e
i  prefetti  in  sede predispongono annualmente un piano di rotazione
negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire
la  continuita'  dei  servizi.  Del conferimento e della revoca degli
incarichi e della vacanza dei posti di funzione e' data comunicazione
al competente dipartimento.
  4.  Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto
dell'esigenza   di   garantire  un  adeguato  percorso  professionale
attraverso  l'espletamento  di  almeno  due  incarichi  inerenti alla
qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.