Art. 11.
                  (Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono
autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita'
ai  requisiti  stabiliti  dalla  legge  regionale,  che  recepisce  e
integra,  in  relazione  alle  esigenze  locali,  i  requisiti minimi
nazionali  determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c),
con  decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri  interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.  I  requisiti  minimi nazionali trovano immediata applicazione per
servizi  e  strutture  di  nuova  istituzione;  per  i  servizi  e le
strutture  operanti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  i  comuni  provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie,
prevedendo  l'adeguamento  ai  requisiti  regionali  e  nazionali nel
termine  stabilito  da  ciascuna  regione e in ogni caso non oltre il
termine di cinque anni.
3.  I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6,
comma  2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe
per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale
e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma
3, lettera n).
4.  Le  regioni,  nell'ambito  degli  indirizzi  definiti  dal  Piano
nazionale   ai   sensi   dell'articolo   18,  comma  3,  lettera  e),
disciplinano  le  modalita'  per  il  rilascio da parte dei comuni ai
soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla
erogazione  di  servizi  sperimentali  e  innovativi,  per un periodo
massimo  di  tre  anni,  in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le
regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono
gli strumenti per la verifica dei risultati.
 
          Nota all'art. 11, comma 1:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.