Art. 11. 
                    (Modifiche al codice penale) 
   1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il  seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un  incendio
su boschi, selve o foreste ovvero su  vivai  forestali  destinati  al
rimboschimento, propri o altrui,  e'  punito  con  la  reclusione  da
quattro a dieci anni. 
   Se l'incendio di cui al primo comma e'  cagionato  per  colpa,  la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono  aumentate  se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 
   Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono  aumentate
della meta',  se  dall'incendio  deriva  un  danno  grave,  esteso  e
persistente all'ambiente". 
   2. All'articolo 424, primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al  di  fuori  delle
ipotesi previste nell'articolo 423-bis,". 
   3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale  le  parole:
"dell'articolo   precedente"   sono   sostituite   dalle    seguenti:
"dell'articolo 423". 
   4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo  comma,  e'
aggiunto il seguente: 
   "Se al fuoco appiccato a boschi, selve  e  foreste,  ovvero  vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue incendio,  si  applicano
le pene previste dall'articolo 423-bis". 
   5. All'articolo 425, alinea, del codice penale,  le  parole:  "dai
due articoli  precedenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dagli
articoli 423 e 424". 
  6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) e' abrogato. 
   7. All'articolo 449, primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al  di  fuori  delle
ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,". 
 
             Note all'art. 11:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  423  del codice
          penale:
                 "Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio
          e'  punito  con  la  reclusione  da  tre  a  sette anni. La
          disposizione   precedente   si   applica   anche  nel  caso
          d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
          per l'incolumita' pubblica.
                 - Si  riporta  il  testo integrale dell'art. 424 del
          codice penale, come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  424  (Danneggiamento  seguito da incendio). -
          Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi previste nell'art.
          423-bis,  al  solo  scopo  di  danneggiare  la cosa altrui,
          appicca  il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
          dal  fatto  sorge  il  pericolo  di  un  incendio,  con  la
          reclusione da sei mesi a due anni.
                 Se  segue  l'incendio,  si applicano le disposizioni
          dell'art.  423,  ma  la  pena  e'  ridotta da un terzo alla
          meta'.
                 Se  al  fuoco  appiccato  a boschi, selve e foreste,
          ovvero  vivai  forestali destinati al rimboschimento, segue
          l'incendio,   si   applicano  le  pene  previste  dall'art.
          423-bis".
                 - Si  riporta  il  testo integrale dell'art. 425 del
          codice penale, come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  425  (Circostanze  aggravanti).  -  Nei  casi
          preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
          il fatto e' commesso:
                   1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico,
          su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
                   2) su   edifici  abitati  o  destinati  a  uso  di
          abitazione,  su  impianti  industriali  o  cantieri,  o  su
          miniere,  cave,  sorgenti o su acquedotti o altri manufatti
          destinati a raccogliere e condurre le acque;
                   3) su   navi   o   altri  edifici  natanti,  o  su
          aeromobili;
                   4) su  scali  ferroviari o marittimi, o aeroscali,
          magazzini  generali  o altri depositi di merci o derrate, o
          su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
          combustibili".
                 - Si  riporta  il  testo integrale dell'art. 449 del
          codice penale, come modificato dalla presente legge:
                 "Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al
          di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art.
          423-bis,  cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
          preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la
          reclusione da uno a cinque anni.
                 La  pena  e'  raddoppiata  se  si tratta di disastro
          ferroviario  o  di  naufragio  o di sommersione di una nave
          adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
          adibito a trasporto di persone".