Art. 11. 
      (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale) 
   1. In sede di prima attuazione della presente legge,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per la solidarieta' sociale, e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale
dell'associazionismo,   di   seguito    denominato    "Osservatorio",
presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, composto  da  26
membri, di cui  10  rappresentanti  delle  associazioni  a  carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti  a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 
   2. Le associazioni di cui al comma 1 devono  essere  iscritte  nei
registri ai rispettivi livelli. 
   3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i  suoi  componenti
di espressione delle associazioni. 
   4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte  l'anno,  dura
in carica tre anni ed i suoi componenti non possono  essere  nominati
per piu' di due mandati. 
   5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la  spesa
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001. 
   6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  il  Ministro  per  la  solidarieta'   sociale,   sentite   le
Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  un   regolamento   per
disciplinare le modalita' di elezione  dei  membri  dell'Osservatorio
nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale  iscritte
nei registri nazionale e regionali. 
   7.  Alle  attivita'  di  segreteria  connesse   al   funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie  risorse  finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.