Art. 11. (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni. 4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu' di due mandati. 5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. 7. Alle attivita' di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.