Art. 11. Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa 1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalita' degli studenti. 2. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in conformita' con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni studentesche, nonche' nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338. 3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicizzazione. 4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo piu' basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome. 5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15, nonche' i borsisti delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle universita'. 6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima e' determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.