Art. 11.
                    Gli indirizzi per la graduale
                    riqualificazione della spesa
  1.  Le  regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della
progressiva  concentrazione  delle  risorse a sostegno degli studenti
capaci  e  meritevoli  e  privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della
Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli
studi   universitari,   al   Consiglio   nazionale   degli   studenti
universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della
spesa per i servizi non destinati alla generalita' degli studenti.
  2.  Le  regioni,  le  province  autonome  e le universita', per gli
interventi  di  rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi
di  gestione  dei  servizi  per  il diritto allo studio, ottimizzando
l'utilizzo  delle  risorse impiegate anche attraverso una progressiva
conversione  dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in
conformita'  con  gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991,
n.   390,   art.   25,  comma  2,  l'erogazione  dei  servizi  stessi
prioritariamente  alle  cooperative studentesche ed alle associazioni
studentesche,  nonche'  nel  caso  dei  servizi abitativi ai soggetti
beneficiari  del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000,
n. 338.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome curano l'adozione da parte
degli  organismi  regionali  di  sistemi di controllo di gestione che
consentano  un'attribuzione  dei  costi  per  ciascuna  tipologia  di
intervento  e  servizio. Le regioni e le province autonome comunicano
annualmente  il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla
Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi  universitari,  al
Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari  e  ne  curano la
relativa pubblicizzazione.
  4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e
dei  prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni  economiche  ed  al merito, che non ottengano il beneficio
per  l'esaurimento  delle  disponibilita' finanziarie, sono ammessi a
fruire  gratuitamente  del  servizio  di ristorazione per un anno, ad
eccezione  degli  iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui
si  applica  l'importo  piu'  basso  delle  tariffe determinate dalle
regioni e dalle province autonome.
  5.  Gli  studenti  iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni
per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale  di  cui all'art. 15,
nonche'  i  borsisti  delle  universita'  e  degli  enti  pubblici di
ricerca,  sono  ammessi  a  fruire  del servizio di ristorazione alle
stesse  condizioni  degli  studenti  iscritti ai corsi attivati dalle
universita'.
  6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei
servizi  anche  altri  utenti.  In  tal  caso  la  tariffa  minima e'
determinata  in  misura  pari  al  costo medio effettivo per ciascuna
tipologia di servizio.