Art. 11 
                   Disciplina del prezzo dei libri 
 
  1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale e' liberamente fissato dall'editore o  dall'importatore  ed
e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto,  su
ciascun esemplare o su apposito allegato. 
  2. E' consentita la vendita ai consumatori  finali  dei  libri,  da
chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo
diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di  quello
fissato ai sensi del comma 1. 
  3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: 
    a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e  di  elevata  qualita'  formale  e
tipografica; 
    b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione  delle  opere  artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano  e  quelli  che
sono rilegati in forma artigianale; 
    c) libri antichi e di edizioni esaurite; 
    d) libri usati; 
    e) libri posti fuori catalogo dall'editore; 
    f) libri  venduti  su  prenotazione  del  lettore  precedente  la
pubblicazione; 
    g) libri pubblicati  da  almeno  venti  mesi  e  dopo  che  siano
trascorsi almeno  sei  mesi  dall'ultimo  acquisto  effettuato  dalla
libreria o da altro venditore al dettaglio; 
    h) edizioni speciali destinate esclusivamente  ad  essere  cedute
nell'ambito di rapporti associativi; 
    i)  libri  venduti  nell'ambito   di   attivita'   di   commercio
elettronico. 
  4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, i libri  possono  essere  venduti  ad  un  prezzo
effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento: 
    a)  in  occasione  di  manifestazioni  di  particolare  rilevanza
internazionale,  nazionale,  regionale  e  locale,  ai  sensi   degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    b)  in  favore  di  biblioteche,  archivi   e   musei   pubblici,
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'   sociale,   centri   di
formazione  legalmente  riconosciuti,  istituzioni   o   centri   con
finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed universita', i quali  siano  consumatori
finali; 
    c) quando sono venduti per corrispondenza. 
  5. Il prezzo complessivo di collane,  collezioni  complete,  grandi
opere, fissato ai sensi del comma 1 in via  preventiva,  puo'  essere
diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 
  6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici  la  riduzione
massima di cui al comma 2 non puo' superare il 5 per cento. 
  7. La  vendita  di  libri  al  consumatore  finale,  effettuata  in
difformita'  dalle  disposizioni  del  presente  articolo,   comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
  8. Il comune vigila sul rispetto delle  disposizioni  del  presente
articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 7; i relativi proventi sono  attribuiti  al  comune
nel quale le violazioni hanno avuto luogo. 
  9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata  in
vigore della presente legge, il Ministro per i beni  e  le  attivita'
culturali,  sentiti  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto  puo'
provvedere alla ulteriore individuazione: 
   a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6; 
    b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3  e  4,  anche
modificando l'elenco dei prodotti editoriali  o  delle  modalita'  di
vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del  prezzo
fisso. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito  senza  modificazioni
dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina  relativa
          al settore del commercio, a norma  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge l5 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 15 (Vendite  straordinarie).  -  1.  Per  vendite
          straordinarie si intendono le vendite di  liquidazione,  le
          vendite di fine stagione e le  vendite  promozionali  nelle
          quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
          reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
              2.  Le  vendite   di   liquidazione   sono   effettuate
          dall'esercente dettagliante al fine  di  esitare  in  breve
          tempo tutte le proprie  merci,  a  seguito  di:  cessazione
          dell'attivita'    commerciale,    cessione    dell'azienda,
          trasferimento dell'azienda in altro locale,  trasformazione
          o  rinnovo  dei  locali  e  possono  essere  effettuate  in
          qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune
          dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 
              3. Le vendite di fine stagione riguardano  i  prodotti,
          di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
          deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
          di tempo. 
              4.   Le   vendite    promozionali    sono    effettuate
          dall'esercente dettagliante  per  tutti  o  una  parte  dei
          prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 
              5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo  lo
          sconto o il ribasso  effettuato  deve  essere  espresso  in
          percentuale sul prezzo normale di vendita che  deve  essere
          comunque esposto. 
              6. Le regioni,  sentite  i  rappresentanti  degli  enti
          locali, le organizzazioni dei consumatori e  delle  imprese
          del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
          pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione  del
          consumatore,  i  periodi  e  la  durata  delle  vendite  di
          liquidazione e delle vendite di fine stagione. 
              7. Per vendita sottocosto  si  intende  la  vendita  al
          pubblico di uno o piu' prodotti  effettuata  ad  un  prezzo
          inferiore a quello risultante  dalle  fatture  di  acquisto
          maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
          imposta  o  tassa  connessa  alla  natura  del  prodotto  e
          diminuito   degli   eventuali   sconti   o    contribuzioni
          riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati. 
              8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il
          Governo si avvale della  facolta'  prevista  dall'art.  20,
          comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
          sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10
          ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 22, commi 2 e 3. 
              9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato promuove la sottoscrizione  di  codici  di
          autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
          organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici  e
          distributive.". 
              - Si trascrive il testo degli  articoli  40  e  41  del
          decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          1. Sono conservate allo Stato  le  funzioni  amministrative
          concernenti: 
                a) le competenze attribuite allo  Stato  dal  decreto
          legislativo recante riforma della disciplina in materia  di
          commercio; 
                b) le esposizioni universali; 
                c)   il   riconoscimento   della   qualifica    delle
          manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale; 
                d) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche di  rilevanza  internazionale  e
          nazionale; 
                e) il coordinamento, sentite le regioni  interessate,
          dei tempi di svolgimento delle  manifestazioni  fieristiche
          di rilievo internazionale. 
              2. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma
          terzo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616.". 
              "Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e  agli
          enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
          tutte le funzioni in materia  di  fiere  e  mercati,  salvo
          quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40. 
              2. Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni  le
          funzioni amministrative concernenti: 
                a)   il   riconoscimento   della   qualifica    delle
          manifestazioni  fieristiche  di   rilevanza   nazionale   e
          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato; 
                b) gli enti fieristici  di  Milano,  Verona  e  Bari,
          d'intesa con i comuni interessati; 
                c) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche; 
                d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
          comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616; 
                e)  la  promozione   dell'associazionismo   e   della
          cooperazione   nel   settore   del    commercio,    nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio; 
                f) la concessione e  l'erogazione  di  ogni  tipo  di
          ausilio finanziario; 
                g) l'organizzazione, anche avvalendosi  dell'Istituto
          nazionale per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi  di
          formazione professionale, tecnica  e  manageriale  per  gli
          operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. 
              3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma  associata
          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
          le funzioni amministrative  concernenti  il  riconoscimento
          della  qualifica  delle   manifestazioni   fieristiche   di
          rilevanza  locale  e  le   relative   autorizzazioni   allo
          svolgimento. 
              4. Le regioni assicurano,  mediante  intese  tra  loro,
          sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
          svolgimento delle manifestazioni fieristiche,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e). 
              5. Fino  alla  data  di  effettivo  conferimento  delle
          funzioni di cui al presente  capo  restano  in  carica  gli
          attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
          lettera b).". 
              - Si trascrive  il  testo  dell'art.  153  del  decreto
          legislativo n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              "Art.  153  (Determinazione  del  prezzo   massimo   di
          copertina). - 1. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  e'  stabilito  il   prezzo
          massimo di  copertina  per  ciascun  ciclo  e  per  ciascun
          volume, in  relazione  alle  caratteristiche  tecniche  dei
          singoli volumi. 
              2.  Per  gli  acquisti  effettuati   a   carico   delle
          amministrazioni pubbliche tenute  alla  fornitura  gratuita
          dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato
          uno sconto. 
              3. Il Ministro della pubblica istruzione,  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e'  autorizzato  a  modificare,  anno  per
          anno, ove occorra in relazione  al  variare  dei  costi,  i
          prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire  le  norme
          per l'attuazione dello sconto.". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 27,  comma  3,  della
          legge n.  448/1998  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
          adottare  entro  il  30  giugno  1999,  sono  emanate,  nel
          rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
          e le avvertenze tecniche per la compilazione del  libro  di
          testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
          dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
          complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
          anno, da assumere quale  limite  all'interno  del  quale  i
          docenti debbono operare le proprie scelte.". 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  22,  comma  3,  del
          decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma  della  disciplina
          relativa al settore del commercio,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
          11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente  decreto  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da L. 1.000.000 a L. 6.000.000". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 29, commi 2 e 3,  del
          decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma  della  disciplina
          relativa al settore del commercio,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
          per l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  dalla
          deliberazione del comune di cui all'art. 28 e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 
          1.000.000 a L. 6.000.000. 
              3. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di
          vendita per un periodo non superiore  a  venti  giorni.  La
          recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
          violazione per due  volte  in  un  anno,  anche  se  si  e'
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.". 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.
          281/1997 si veda la precedente nota all'art. 9.