Art. 11 Disciplina del prezzo dei libri 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. 3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico. 4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza. 5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non puo' superare il 5 per cento. 7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. 9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione: a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge l5 marzo 1997, n. 59): "Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. 7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati. 8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.". - Si trascrive il testo degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio; b) le esposizioni universali; c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale; d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale; e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.". "Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40. 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato; b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati; c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. 4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e). 5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).". - Si trascrive il testo dell'art. 153 del decreto legislativo n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 153 (Determinazione del prezzo massimo di copertina). - 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi. 2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.". - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.". - Si trascrive il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000". - Si trascrive il testo dell'art. 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.". - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 si veda la precedente nota all'art. 9.