Art. 11.
         Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

  1.  Nella  commisurazione  della  sanzione  pecuniaria  il  giudice
determina  il  numero  delle  quote  tenendo conto della gravita' del
fatto,    del   grado   della   responsabilita'   dell'ente   nonche'
dell'attivita'  svolta  per  eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
  2.  L'importo  della  quota  e' fissato sulla base delle condizioni
economiche   e   patrimoniali  dell'ente  allo  scopo  di  assicurare
l'efficacia della sanzione.
  3.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.