Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. La nomina, composizione, competenza e funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti, fermo restando che: a) il presidente e' designato dagli enti di riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalita' previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti medesimi; b) almeno due componenti sono designati dagli enti di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili; c) il collegio ha un numero minimo di tre ed un massimo di cinque componenti titolari, nonche' un numero di componenti supplenti sufficiente ad assicurare il normale funzionamento dell'organo. 2. Tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Qualora il collegio sia composto da cinque membri si puo' derogare per un solo componente al predetto requisito, a condizione che il soggetto interessato abbia comunque cinque anni di effettivo esercizio di attivita' professionale di revisione dei conti.