Art. 11. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo  della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  codice  civile  per  il
collegio   sindacale.   La   nomina,   composizione,   competenza   e
funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti,  fermo
restando che: 
    a) il presidente e'  designato  dagli  enti  di  riferimento  fra
soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel  registro  dei
revisori contabili, nell'ambito  delle  categorie  e  con  le  stesse
modalita' previste  per  la  nomina  del  presidente  dell'organo  di
revisione degli enti medesimi; 
    b) almeno due componenti sono designati dagli enti di riferimento
e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso  dell'iscrizione
nel registro dei revisori contabili; 
    c) il collegio ha un numero minimo di tre ed un massimo di cinque
componenti  titolari,  nonche'  un  numero  di  componenti  supplenti
sufficiente ad assicurare il normale funzionamento dell'organo. 
  2. Tutti i componenti del collegio dei revisori  dei  conti  devono
avere svolto per almeno cinque anni funzioni di  revisione  contabile
presso istituzioni universitarie. Qualora il collegio sia composto da
cinque membri si puo' derogare per un  solo  componente  al  predetto
requisito, a condizione che il soggetto  interessato  abbia  comunque
cinque anni di effettivo  esercizio  di  attivita'  professionale  di
revisione dei conti.