ART. 11.
    (Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).

   1.  L'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in
materia   di   addizionale  comunale  all'IRPEF,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "3.  I  comuni  possono  deliberare la variazione dell'aliquota di
compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire dall'anno
successivo  con  deliberazione  da  pubblicare su un sito informatico
individuato  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno,   che   stabilisce  altresi'  le  necessarie  modalita'
applicative.    L'efficacia   della   deliberazione   decorre   dalla
pubblicazione   sul   predetto   sito   informatico.   La  variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento annuo non
superiore  a  0,2  punti  percentuali.  La  deliberazione puo' essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
 
          Note all'art. 11:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
          di  una  addizionale  comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
          48,  comma  10,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
          modificato  dall'art.  1,  comma  10, della legge 16 giugno
          1998,   n.   191",   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre  1998,  n.  242,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  1.  - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio
          1999,  l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche.
              2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e dell'interno, da emanare entro
          il     15 dicembre,     e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno  successivo  ed  e' conseguentemente determinata,
          con  i  medesimi  decreti,  la  equivalente riduzione delle
          aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  nonche'
          eventualmente  la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
          reddito  delle  persone fisiche relativamente al periodo di
          imposta   da   cui  decorre  la  suddetta  riduzione  delle
          aliquote.  L'aliquota  di compartecipazione dovra' cumulare
          la  parte  specificamente  indicata  per  i comuni e quella
          relativa    alle    province,    quest'ultima   finalizzata
          esclusivamente   al  finanziamento  delle  funzioni  e  dei
          compiti ad esse trasferiti.
              3.   I   comuni   possono   deliberare   la  variazione
          dell'aliquota   di  compartecipazione  dell'addizionale  da
          applicare  a partire dall'anno successivo con deliberazione
          da  pubblicare  su  un  sito  informatico  individuato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
          di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e con il
          Ministro   dell'interno,   che   stabilisce   altresi'   le
          necessarie   modalita'   applicative.   L'efficacia   della
          deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito
          informatico.     La     variazione     dell'aliquota     di
          compartecipazione   dell'addizionale   non   puo'  eccedere
          complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento
          annuo   non   superiore   a   0,2   punti  percentuali.  La
          deliberazione  puo'  essere  adottata  dai  comuni anche in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2.
              4.  L'addizionale  e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai
          redditi  assimilati  a  quelli  di lavoro dipendente di cui
          agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, per le modalita' di
          determinazione  dell'addizionale  provinciale  e comunale e
          per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
          sostituti  di imposta si applicano le disposizioni previste
          per  l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui all'art. 50, comma 4, del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              6.  L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune
          nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
          del  31 dicembre  dell'anno  cui si riferisce l'addizionale
          stessa,  per  le  parti spettanti, ovvero, relativamente ai
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli assimilati ai
          medesimi  redditi,  al  comune  in  cui il sostituito ha il
          domicilio   fiscale   alla   data  di  effettuazione  delle
          operazioni  di  conguaglio  relative a detti redditi, ed e'
          versata,  unitamente  all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'interno.
              7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle
          somme  versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
          quanto  previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a
          titolo  di  acconto sull'intero importo delle somme versate
          entro  lo  stesso  anno in cui e' effettuato il versamento,
          sulla  base  dei  dati  forniti dal Ministero delle finanze
          concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
          dei  sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a
          quello   cui   si  riferisce  l'addizionale.  Entro  l'anno
          successivo  a quello in cui e' effettuato il versamento, il
          Ministero    dell'interno   provvede   ad   effettuare   il
          conguaglio,  mediante compensazione con le somme spettanti,
          a  titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
          dati  forniti  dal  Ministero  delle finanze concernenti le
          risultanze  delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
          d'imposta   presentate   per   l'anno   cui   si  riferisce
          l'addizionale.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i  Ministri  delle finanze e del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica possono essere
          stabilite    ulteriori    modalita'   per   effettuare   la
          ripartizione.  Per  le  province  e i comuni l'accertamento
          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale  avviene  sulla  base  delle comunicazioni
          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.
          Per  il  primo  anno di applicazione delle disposizioni del
          presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3
          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo
          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze,  concernenti  il  numero  dei  contribuenti aventi
          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti
          statistiche   generali   pubblicate   dal  Ministero  delle
          finanze.
              8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le
          province   ed   i   comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria  informazioni e notizie utili. Le province ed i
          comuni   provvedono,   altresi',  agli  eventuali  rimborsi
          richiesti  dagli interessati con le modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Per  quanto  non
          disciplinato   dal   presente   decreto,  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche.
              9.  Al  termine  delle  attivita'  di liquidazione e di
          accertamento,   le maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  recante norme di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
          unificazione  degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nella  lettera  a),  dopo le parole: "alle imposte
          sui  redditi  sono  inserite  le seguenti: ", alle relative
          addizionali ;
                b) la  lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma
          7,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
              11.  I  decreti  di  cui  ai  commi  6 e 7 sono emanati
          sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di
          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.".