Art. 11.
      Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano

  In   relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo 49  della  legge
23 dicembre   1998,   n.   448,   ai  fini  della  utilizzazione  dei
finanziamenti  assegnati dal presente decreto a favore delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  resta  ferma  l'applicazione  delle
disposizioni  stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989,
n.  386  e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e' riportato nelle note all'art. 9.
              - L'art.  5  della legge 30 novembre 1989, n. 386 e' il
          seguente:
              "Art.  5.  -  1.  Le province autonome partecipano alla
          ripartizione  di  fondi  speciali  istituiti  per garantire
          livelli  minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
          territorio  nazionale,  secondo  criteri e le modalita' per
          gli stessi previsti.
              2.   I   finanziamenti   recati   da   qualunque  altra
          disposizione  di  legge  statale,  in  cui  sia previsto il
          riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
          alle  province  autonome  ed  affluiscono al bilancio delle
          stesse    per    essere   utilizzati,   secondo   normative
          provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente settore, con
          riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
              3.  Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
          di  cui  al  comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
          previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
          all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
              - La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca "Norme per il
          coordinamento  della  finanza  della  regione Trentino-Alto
          Adige  e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
          la riforma tributaria".
              - L'art.  12  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
          268  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  finanza  regionale e
          provinciale), e' il seguente:
              "Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure
          ed  alla  destinazione  dei  fondi  di cui all'art. 5 della
          legge   30 novembre   1989,   n.   386,  si  applicano  con
          riferimento  alle  leggi  statali  di  intervento previste,
          anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 4, comma 3, del
          decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 266, non concernono
          l'attribuzione  o la ripartizione di fondi statali a favore
          della  provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
          A  detti  fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui  all'art.  5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
          386.
              3.  In  caso  di assegnazione di finanziamenti ai sensi
          dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386,
          i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel
          bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte
          rispettivamente  agli  impegni ed ai pagamenti previsti per
          l'esercizio  in  corso,  salvo  l'obbligo di compensare gli
          eventuali  minori  stanziamenti  rispetto alle assegnazioni
          con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
              4.  Le  somme  assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2,
          della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o
          piu'    soluzioni,    prescindendo   da   qualunque   altro
          adempimento".