Art. 11. Norme transitorie finali 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. 2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il creditore. 3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1523 del codice civile: "Art. 1523 (Passaggio della proprieta' e dei rischi). - Nella vendita a rate con riserva della proprieta', il compratore acquista la proprieta' della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.".