Art. 11.
                      Norme transitorie finali
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
  2. Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni del codice civile e
delle  leggi  speciali  che contengono una disciplina piu' favorevole
per il creditore.
  3. La  riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice
civile,  preventivamente  concordata per iscritto tra l'acquirente ed
il  venditore,  e'  opponibile  ai  creditori  del  compratore  se e'
confermata  nelle  singole  fatture delle successive forniture aventi
data  certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 11:
              - Si riporta il testo dell'art. 1523 del codice civile:
              "Art. 1523 (Passaggio della proprieta' e dei rischi). -
          Nella  vendita  a  rate  con  riserva  della proprieta', il
          compratore  acquista la proprieta' della cosa col pagamento
          dell'ultima  rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento
          della consegna.".