Art. 11 
        Codice unico di progetto degli investimenti pubblici 
 
  1. A decorrere  dal  1  gennaio  2003,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare per la funzionalita' della  rete  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento  pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta  data,  e'
dotato  di  un  "Codice  unico  di  progetto",  che   le   competenti
amministrazioni  o  i  soggetti  aggiudicatori  richiedono   in   via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
  2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281,  disciplina  le  modalita'  e  le   procedure   necessarie   per
l'attuazione del comma 1. 
 
             Note all'art. 11:
                 Comma 1:
                -  Il  testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge
          17  maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,

          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali) e' il seguente:
                 "Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli investimenti pubblici).
                 (Omissis).
                 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  (MIP),  con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
                 6.  Il  Sistema  di  monitoraggio degli investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria della
          pubblica  amministrazione  ,  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.".
                 Comma 2:
                 -  Il  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
          reca:  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".