Art. 11.
       (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
                       18 ottobre 2001, n. 3)

   1.  Per  le  Regioni  a statuto speciale e le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  resta  fermo  quanto  previsto dai rispettivi
statuti  speciali  e  dalle  relative  norme  di  attuazione, nonche'
dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
   2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni
a  statuto  speciale,  in  relazione alle ulteriori materie spettanti
alla loro potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata
legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle
norme  di  attuazione  per  il trasferimento dei beni e delle risorse
strumentali,   finanziarie,   umane   e   organizzative,   occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
   3.  Le  norme  di  attuazione  di cui al comma 2 possono prevedere
altresi'  disposizioni  specifiche  per la disciplina delle attivita'
regionali  di  competenza  in  materia  di  rapporti internazionali e
comunitari.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Il  testo  dell'art.  10  della legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3, e' il seguente:
              «Art.  10.  -  1.  Sino  all'adeguamento dei rispettivi
          statuti,    le    disposizioni    della    presente   legge
          costituzionale  si  applicano  anche alle Regioni a statuto
          speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.».